Statuto dell’associazione

Statuto dell’Associazione di Volontariato
“INSIEME PER L’INDIA”
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
1. E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del
3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e s.m.i., l’Associazione di Volontariato “INSIEME
PER L’INDIA”.
2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ODV a
seguito dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Regionale del Volontariato nelle more
della costituzione del RUNTS.
3. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS
(Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione
dell’associazione al RUNTS.
4. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Fossano. Il trasferimento della sede legale non
comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere
comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri
presso i quali l’Associazione è iscritta.
5. La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera
dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art.11
Art. 2
Scopi e finalità
1. L’Associazione “Insieme per l’India” nasce per ricordare Rupert Chierotti, un ragazzo di
origine indiana, residente a S. Lorenzo di Fossano, morto a 17 anni nel 2004 in un incidente
stradale. I genitori adottivi, con alcuni loro amici, hanno deciso di ricordarlo attraverso il
sostegno a progetti di sviluppo e di miglioramento delle condizioni di vita, in particolare nel
suo Paese natale. L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, ed intende perseguire
esclusivamente finalità benefiche, di solidarietà sociale, umanitarie, sanitarie e sociosanitarie
e di tutela dei diritti civili.
L’Associazione si propone di operare prevalentemente nel campo della beneficenza
attraverso la promozione e l’adozione di iniziative finalizzate al sostegno ad allo sviluppo
sociale, economico, spirituale e culturale dei paesi in via di sviluppo.
2. L’ Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro
e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di
perseguire esclusivamente finalità solidaristiche e svolge principalmente le seguenti attività:
• realizzare, promuovere ed incentivare “il sostegno a distanza” di bambini residenti in Paesi
e zone disagiate dal punto di vista economico e/o sociale;
• contribuire alla realizzazione di strutture scolastiche, sanitarie, culturali, ecclesiastiche e
sportive in luoghi ove se ne ravvisi la necessità;
• sostenere progetti di formazione con particolare riguardo all’infanzia e alla condizione
femminile;
• sostenere progetti in campo sanitario;
• istituire borse di studio per ragazzi residenti nei Paesi in via di sviluppo, nell’intento di
favorire e promulgare la diffusione della cultura e dell’istruzione;
• svolgere azioni di sensibilizzazione sociale e culturale a favore delle popolazioni di Paesi che
si trovino in condizioni di disagio e di svantaggio socio-economico e culturale;
• realizzare, valorizzare e promuovere iniziative riguardanti il mondo infantile e
adolescenziale, delle famiglie, dei disabili, dei malati e delle persone sofferenti, la tutela dei
diritti civili, la realizzazione e la promozione di incontri, manifestazioni, convegni, seminari,
corsi, pubblicazioni, concerti anche in collaborazioni con altre Associazioni, Istituzioni, Enti
pubblici o privati.
3. Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati.
Art. 3
Attività
1. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la
collettività, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di
svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive
modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di
rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L’Associazione intende svolgere le attività evidenziate
al comma 2 dell’articolo 2.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione, prevalentemente a
favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale,
spontaneo e gratuito.
4. L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle
attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e
ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed
approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere
secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma
6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
6. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali
diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Associazione di
volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa
documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una
autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale
competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le
quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 117/2017 e
ss.mm.ii.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o
autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs.
117/2017 e ss.mm.ii.
10. L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Art. 4
Patrimonio e risorse economiche
1. Il patrimonio dell’Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’Associazione;
c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle
proprie attività da:
a. Quote associative e contributi degli aderenti;
b. Contributi pubblici e privati;
c. Donazioni e lasciti testamentari;
d. Rendite patrimoniali;
e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e
riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
g. Attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31
Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai
sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione
all’Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la
sede dell’ASSOCIAZIONE, almeno 7 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da
ogni associato.
4. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale.
5. E’ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell’approvazione del
rendiconto annuale.
Art. 5
Soci
Ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte
dell’Associazione tutte le persone fisiche [in numero non inferiore a sette persone fisiche] che
condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro
attuazione.
1. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui
all’art. 6.
2. Fanno parte dell’Associazione:
– i fondatori;
– le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividano le finalità dell’ente e versino le
eventuali quote associative qualora siano determinate dall’Assemblea;
– le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’assistenza e nei confronti
dell’Associazione.
Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno
richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione
1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di
genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e
l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è
subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato,
contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli
eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ente. La richiesta di
ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal
corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che
li rappresenti in seno all’ente stesso (nel caso di Associazioni costituite da Associazione). Il
Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile
dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata
all’interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso
all’assemblea dei soci.
3. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei
nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita
dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’Associazione;
b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi
dell’Associazione;
c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 7 giorni
dall’eventuale sollecito scritto.
6. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli
contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica
ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi
o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno
alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7
Diritti e Doveri dei soci
1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed
alla sua attività. In modo particolare:
I soci hanno diritto di:
– partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa
annuale);
– di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– votare direttamente o per delega alle assemblee per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’istituzione;
– partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
– conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
– recedere dall’appartenenza all’organizzazione;
– dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I soci sono obbligati a:
– rispettare le norme del presente statuto;
– pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea;
– mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione;
– svolgere le attività preventivamente concordate;
– contribuire al raggiungimento degli scopi dell’organizzazione e prestare nei modi e nei
tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.
Art. 8
Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’ASSOCIAZIONE:
a. L’Assemblea dei soci;
b. Il Consiglio direttivo;
c. Il Presidente;
d. Il Segretario;
e. L’Organo di controllo
f. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
g. Il Collegio dei probiviri
Art. 9
Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione regola l’attività della stessa ed è
composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati
iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota
associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti
disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato,
conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun
associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più
di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché
sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio
appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere
un segretario.
6. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata
quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con
comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo,
la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve
avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono
ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le
discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un
componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal
Presidente.
10.Nel caso in cui l’Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può
prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque
denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie
di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si
applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540
Codice civile, in quanto compatibili.
11.L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per
la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la
trasformazione dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci
1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli
iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli
associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in
quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza
degli associati presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione
del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
4. L’Assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs
117/2017;
b. discute ed approva i programmi di attività;
c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente
il numero e li revoca;
d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone
l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’Associazione; (se
previsto)
e. nomina e revoca l’organo di controllo (se previsto);
f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione
di responsabilità nei loro confronti;
h. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o
deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non
eletti;
j. approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
l. delibera sull’esclusione dei soci;
m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed
attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli
obiettivi definiti dall’Associazione stessa;
p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che
prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente
documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 dello Statuto;
q. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi
dell’art. 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro
verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in
seconda convocazione.
3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello
statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega,
di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che
in seconda convocazione.
Art. 12
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da (un numero dispari) un minimo di 3 fino ad un massimo
di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un
massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature
per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i
componenti uscenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
2. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in
seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il
Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione,
ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio
dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente
riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il
Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la
sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del
mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non
eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea
provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere
rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento
degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito
dall’Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i
mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto
attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
a. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
b. redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
d. sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
e. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e
gli eventuali contributi straordinari;
f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali
spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art.
3 dello Statuto;
g. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si
rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività
dell’ASSOCIAZIONE;
h. propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3
del presente Statuto;
i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non
soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal
Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio
Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi
sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei soci.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni
di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In
difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono
ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo
stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri
del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei
presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del
potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico
nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma
14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”.
16. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i
propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.
Art. 13
Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività
dell’Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione; convoca
e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca
l’Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i
provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione:
i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio
Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 14
Segretario
Il Segretario supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:
a. predispone la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci;
b. disbriga la corrispondenza;
c. redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
d. prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di settembre e. prepara lo schema del progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di febbraio
f. è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell’Associazione;
g. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato.
Art. 15
Organo di controllo
1. L’Assemblea provvede alla nomina un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico,
nei casi previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l’Organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita
inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della
revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale
L’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
4. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui
agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto
per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs.
117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L’Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte
consecutive.
6. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli
amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.
7. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo
2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini
dello svolgimento della loro funzione.
Art. 16
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
1. L’Assemblea, nei casi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la
necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il
quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo
stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del
Consiglio Direttivo
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso
è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori
dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere
rinominato fino a 2 volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione
dell’Associazione, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza
diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la
corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 17
Il Presidente onorario
1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in
attività a favore dell’Associazione.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Associazione.
Art. 18
Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento,
l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del
patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione, il patrimonio
residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico
nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente
interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le
disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si
intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in
assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del
Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 19
Norme finali
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme
del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa
nazionale e regionale in materia.

Visualizza qui lo statuto depositato all’albo delle ODV PDF

 

Lascia un commento